IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista le legge 21 febbraio 1980, n. 28, con la quale si delega al Governo il riordinamento della docenza universitaria e la relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1989, contenente modificazioni all'ordinamento universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche; Viste le delibre degli organi accademici di questa Universita'; Visto l'art. 16 della legge n. 168 del 9 maggio 1989; Considerata l'opportunita' di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche; Vista la nota ministeriale n. 1714 del 18 aprile 1991 contenente il parere del Consiglio universitario nazionale in merito alla proposta di modifica delle tabelle XXVII e XXVII- bis allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 marzo 1991; Vista la delibera di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale, assunta dalla facolta' di farmacia nella seduta del 20 giugno 1991; Delibera: Le tabelle XXVII e XXVII- bis concernenti rispettivamente l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nonche' le successive modificazioni ad esse apportate da fonti regolamentari, sono sostituite dalle nuove tabelle XXVII e XXVII- bis annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli dello statuto dal n. 72 al n. 76, relativi ai due corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche sono aboliti e sostituiti come segue: