IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  contenente
modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652, contenente
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente l'inclusione di
nuovi insegnamenti complementari negli statuti  delle  universita'  e
degli istituti di istruzione superiore;
  Vista  le  legge 21 febbraio 1980, n. 28, con la quale si delega al
Governo il riordinamento della docenza universitaria  e  la  relativa
fascia   di   formazione   per  la  sperimentazione  organizzativa  e
didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, sul riordinamento della docenza universitaria,  relativa  fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  12  maggio  1989,
contenente  modificazioni all'ordinamento universitario relativamente
ai  corsi  di  laurea  in  farmacia  e  in   chimica   e   tecnologia
farmaceutiche;
  Viste le delibre degli organi accademici di questa Universita';
  Visto l'art. 16 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;
  Considerata   l'opportunita'   di   procedere   ad   una   modifica
dell'ordinamento didattico vigente per gli studi dei corsi di  laurea
in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche;
  Vista la nota ministeriale n. 1714 del 18 aprile 1991 contenente il
parere  del Consiglio universitario nazionale in merito alla proposta
di modifica delle tabelle XXVII e XXVII- bis allegate al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza
del 16 marzo 1991;
  Vista   la   delibera   di  adeguamento  al  parere  del  Consiglio
universitario nazionale, assunta dalla  facolta'  di  farmacia  nella
seduta del 20 giugno 1991;
                              Delibera:
  Le   tabelle   XXVII   e  XXVII-  bis  concernenti  rispettivamente
l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della
laurea in farmacia e in chimica e tecnologia  farmaceutiche,  annesse
al  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, nonche' le successive
modificazioni  ad  esse  apportate  da  fonti   regolamentari,   sono
sostituite  dalle nuove tabelle XXVII e XXVII- bis annesse al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988.
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli dello statuto dal n. 72 al  n.  76,  relativi  ai  due
corsi  di  laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche
sono aboliti e sostituiti come segue: